Regolamentazione del Professionista in Nutrizione
ed Educazione Alimentare
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Da parte del committente dovrà essere presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e data conferma del conferimento della prestazione professionale riguardo alla consulenza alimentare scelta.
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È importante sapere che solo il Biologo Nutrizionista o il Medico Dietologo possono secondo la legge prescrive autonomamente diete e programmi alimentari, mentre il Dietista può elaborare diete solo ed esclusivamente in collaborazione e su prescrizione medica.
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L’attività del Biologo Nutrizionista e professionista in educazione alimentare è regolamentata dalle seguente normativa: Legge 396/67, DPR 328/2001, Legge 3/2018, D. Lgs. 502/1992.
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Il Biologo Nutrizionista può svolgere l’attività solo se abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla sez. A dell’Albo Professionale.
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Gli obblighi legislativi prevedono l’iscrizione all’ente di previdenza Enpab, pertanto nelle ricevute fiscali, e quindi nelle tariffe, è obbligatorio applicare il contributo integrativo pari al 4%, mentre la ricevuta è esente dall’imposta IVA (Art. 10, c. 18, D.P.R. 633/1972), ma è dovuta l’imposta di bollo, nella misura di euro 1,81, sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.
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E’ fatto anche obbligo al professionista di dotarsi di assicurazione (art. 10 Legge 24/2017).
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Il professionista deve osservare il Codice Deontologico ed applicare quanto in esso contenuto (Del. Consiglio Ordine 24/01/2019 n. 271).
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E’ dovere del professionista accertare l'identità della persona che chiede consulenza, tutelando i dati personali e dello stato di salute del soggetto, nel rispetto della privacy per garantire un rapporto di fiducia indispensabile affinché il percorso intrapreso sia efficace.
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I dati personali sensibili (stato di salute, dati biometrici) possono essere oggetto di trattamento solo previo consenso informato del soggetto interessato (Regolamento UE 2016/679 per la Protezione dei Dati) solo per quanto riguarda finalità non connesse alla prestazione sanitaria (e.g. marketing). Mentre, per le finalità necessarie all'espletamento della prestazione professionale sanitaria (consulenza, anamnesi, visita e valutazione nutrizionale, elaborazione del piano nutrizionale, ecc.), il Garante della Privacy, a seguito del provvedimento n.55 del 07/03/2019, ha chiarito che il professionista sanitario è soggetto al segreto professionale e non è tenuto a richiedere il consenso dall'interessato/a per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria.
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Le spese sostenute per le visite nutrizionali e il rilascio di un piano alimentare personalizzato, rientrano nelle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19%, in quanto l’attività professionale del biologo nutrizionista si configura, a norma di legge (Legge 396/67), tra le prestazioni sanitarie.